"Con la sapienza si costruisce la casa
e con la prudenza la si rende salda."
Libro dei Proverbi, Antico Testamento, V secolo a.e.c.
Videosorveglianza - 04/11/2013
Il Garante della Privacy con un vademecum operativo dal titolo "Il Condominio e la Privacy" ha affrontato temi notoriamente "caldi" ed ha cercato di fornire uno strumento utile a facilitare l’equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della privacy (decreto legislativo n.196/2003).

La videosorveglianza

Il vicino di casa può installare una telecamera che riprende l'ingresso del proprio appartamento o il posto auto?

Il Garante della Privacy ha precisato che le norme previste dal Codice della privacy non si applicano all’installazione di un sistema di videosorveglianza effettuato dal singolo condomino per fini esclusivamente personali e le cui immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam).
In tal caso per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi della propria abitazione. È in altre parole necessario che il sistema di videosorveglianza venga installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio antistante l'accesso alla propria abitazione e non tutto il pianerottolo o l'atrio, oppure il proprio posto auto e non tutto il garage.
Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati.

Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?

Il Garante della Privacy ha chiarito che i sistemi di videosorveglianza condominiali devono controllare solo le aree comuni e per la loro installazione è necessario adottare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.
Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante.
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività.
Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante.
Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.).
I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

Qual è il quorum necessario per l’installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale?
La riforma del condominio entrata in vigore il 18.06.2013 ha previsto – sanando un vuoto normativo – che l’assemblea possa deliberare l’installazione di un sistema di video sorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio.

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